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GARANZIE GIUDIZIALI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO E FONDAMENTO LEGISLATIVO

 

Le garanzie giudiziali di polizze fidejussorie che possono sostituire le cauzioni imposte dal giudice quale obbligo o previste quale onere per un soggetto che desideri raggiungere una finalità giuridicamente tutelata, in molteplici situazioni conteziose per lo più processuali. Tali garanzie, nella forma assicurativa, sono rilasciate attualmente solo dalla Società Italiana Cauzioni. L'interesse protetto è a volte quello del creditore (es. art. 642 c.p.c. - provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo), altre del debitore (es. art. 684 c.p.c. - revoca del sequestro conservativo). Pertanto, poiché le situazioni sopra accennate sono le più diverse, occorre esaminarle in particolare.

E' prevista, ad esempio, la prestazione di una cauzione:

nell'art. 35 c.p.c. (eccezione di compensazione) - esecuzione della sentenza emessa dal giudice che non sarebbe stato competente a giudicare perché il credito apposto eccede la sua competenza;
nell'art. 373 c.p.c. (sospensione della esecuzione della sentenza definitiva per grave ed irreparabile danno);
nell'art. 482 c.p.c. - inizio dell'azione esecutiva prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto 
  nell’art. 532 c.p.c. – in alcuni casi in cui la vendita giudiziaria mobiliare e’ affidata ad un commissario;
nell’art. 576 c.p.c. – da parte degli offerenti ed entro un termine determinato nel caso di vendita giudiziaria immobiliare;
nell’art. 576 c.p.c. – da parte degli offerenti ed entro un termine determinato nel caso di vendita giudiziaria immobiliare;
nell’art. 624 c.p.c. a carico dell’esecutato al quale sia stata sospesa l’esecuzione l’esecuzione per gravi motivi;
  nell’art. 642 c.p.c. ( esecuzione dei decreti ingiuntivi ) a carico del ricorrente e in caso di pregiudizio nel ritardo;
nell’art.648 c.p.c. – provvisoria esecuzione in caso di apposizione non fondata su prova scritta ne’ di pronta soluzione; l’importo e’ pari al totale delle eventuali restituzione spese e danni;
nell’art. 663 c.p.c. ( sfratto per morosita’ ) a carico del locatore    che attesta la persistenza della morosita’ in assenza dell’intimato o per sua mancata opposizione; in caso di opposizione dell’intimato stesso non fondata su prova scritta ( es. ricevuta)
nell’art. 674 c.p.c. ( procedimenti cautelari ) – a carico dell’istante che chiede il sequestro conservativo sia in corso di causa che prima di essa;
nell’art. 684 c.p.c. – a carico del soggetto passivo, per ottenere la revoca del sequestro;
 nell’art. 700 c.p.c. – possono facilitare ovvero condizionare l’emissione da parte del giudice di uno dei “provvedimenti d’urgenza”, concessi nei casi di pregiudizio imminente ed irreparabile di un diritto, qualora lo stesso fosse fatto valere in via ordinaria;
  nell’art. 725 c.p.c. – a carico del ricorrente che chiede l’immissione in possesso temporaneo dei beni di un soggetto, in attesa della sentenza dichiarativa dell’assenza o della morte presunta ( v. anche art. 50 ultimo comma del Codice Civile );
nell’art. 750 c.p.c. – a carico dell’erede o del legatario e su istanza della parte interessata, nei casi ( art. 460, 493, 694, 703, 721 e 783 c.c. )  in cui viene disposta la vendita dei beni ereditari;
negli art. 1171 e 1172 c.c. (denuncia di nuova opera o di danno temuto ) a carico, o della parte istante o di quella resistente qualora il provvedimento sia, rispettivamente, a favore della prima ovvero della seconda;
nell’art. 124 L.F. – a carico del fallito o del terzo – proponenti il concordato fallimentare – a garanzia del soddisfacente dei creditori chirografici nei tempi stabiliti;
nell’art. 160 L.F. ( concordato preventivo ) – a carico del proponente che si trova in stato di insolvenza ma dimostra di trovarsi nelle condizioni di beneficiare di tale procedura piu’ favorevole dell’altra possibile (il fallimento ), cioè  l’esistenza di un attivo capace di soddisfare al 100% i creditori privilegiati e almeno al 40% quelli chirografici.